QUICUMQUE VULT SALVUS ESSE, ANTE OMNIA OPUS EST, UT TENEAT CATHOLICAM FIDEM

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lunedì 11 giugno 2012

Il suono delle Campane a Venezia


 
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PATRIARCATO DI VENEZIA
Prot. 178/12
Il significato del suono delle campane
è delineato dal n. 1455 del “Benedizionale”:


«Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo
cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria per informarlo sugli avvenimenti più
importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di
preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione cultuale della comunità
ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Il Patriarcato di Venezia già con la cost. 468 del Sinodo diocesano del 1957 e con una
lettera circolare del Vicario generale del maggio 1961 si era dato delle disposizioni
prudenziali circa il suono della campane, ora, però, considerate le esigenze e i ritmi della vita, si ritiene opportuno emanare una normativa più dettagliata affinché un uso così caro al nostro popolo, che deve essere fonte di serenità e strumento di spiritualità, non diventi al contrario, se non adeguatamente regolato, causa obiettiva di molestia e disagio.

Pertanto, con il presente Decreto
STABILISCO

che tutte le chiese che si trovano nel territorio del Comune di Venezia
si attengano alle seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito per i seguenti scopi:
- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà
popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti,
ecc.);
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria;
- ricordare, ove se ne è conservato l’uso, la passione e morte del Signore ogni venerdì
non festivo alle ore 15,00 (eccetto il Venerdì Santo).
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario diocesano.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:
- nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 21,30;
- nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 21,30. Ove si celebra una S. Messa alle ore
8,00 è permesso il “sonello” di invito alla celebrazione, purché non suoni prima delle
7,45.
Costituiscono eccezioni la Veglia pasquale e la Notte di Natale.

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi
dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. I rintocchi dovranno scandire soltanto le ore, e non essere ripetuti.

4. La durata del suono effettivo per l’avviso delle celebrazioni liturgiche feriali e festive non deve mai superare i 3 minuti, con eccezione delle maggiori solennità (Pasqua, Pentecoste, Natale, Patrono).
L’avviso delle celebrazioni liturgiche feriali sia soltanto uno (30 o 15 minuti prima dell’inizio delle stesse, secondo la consuetudine locale), due per quelle festive (anche 5 minuti prima del loro inizio).
La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.), non deve comunque superare quella
tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.

5. L’intensità del suono – a maggior ragione in caso di impianti elettronici – deve essere
regolata in modo tale che le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi
percepibili da parte dei fedeli), con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito.

6. Unici responsabili, di fronte al Patriarca e alla legge civile, sono i Parroci o i legali
rappresentanti degli altri enti ecclesiastici a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto.

7. Il suono delle campane del campanile della Basilica di San Marco, data la sua peculiarità, continua ad essere regolato da norme speciali.

Le presenti disposizioni vengano pubblicate sul settimanale diocesano e comunicate
tempestivamente a tutti i parroci e rettori di chiese interessati. Esse entreranno in vigore alle ore 0,01 del 24 giugno 2012.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Venezia, 9 giugno 2012
Firmato + Francesco Moraglia
Patriarca di Venezia